CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
EBN Italia
fr
de
it
en
Visitatore Anonimo
Pagina iniziale ornitho.it
 
Le Associazioni di ornitho.it
 
Sponsor
Consultare
  Le osservazioni
    - 
Fotografie e suoni
     Dati e analisi
       - 
Succiacapre 2024
       - 
Rondone comune 2024
       - 
Usignolo 2024
       - 
Stiaccino 2024
       - 
Codirosso comune 2024
       - 
Biancone 2024
       - 
Balestruccio 2024
       - 
Rondone maggiore 2024
       - 
Gru 23-24
       - 
Corriere piccolo 2024
       - 
Lucertola muraiola 23-24
       - 
Geco comune 22-24
       - 
Istrice 20-23
       - 
Lontra 22-24
       - 
Sciacallo dorato 20-23
       - 
Gambero rosso della Louisiana 17-24
       - 
Granchio blu 23-26
       - 
Luì grosso 2024
Informazioni
 - 
Leggere le ultime novità
  Aiuto
    - 
Regole di ornitho.it
    - 
Deontologia di SHI (Anfibi e Rettili)
    - 
Deontologia di Odonata.it (Libellule)
    - 
Specie a pubblicazione limitata
    - 
Spiegazione dei simboli
    - 
Le domande più frequenti
  Statistiche
Atlante
 - 
Metodi Atlante
 - 
Calcolo Effemeridi
Regole e Deontologie
 - 
Regole di ornitho.it
 - 
Progetti approvati in corso
 - 
Deontologia di SHI
 - 
Deontologia di Odonata.it (Libellule)
Utilizzo dei dati sui mammiferi - ATIt
NORME PER L’UTILIZZO E L’ACCESSO AI DATI SUI MAMMIFERI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA  ITALIANA ONLUS
 
 
1. Definizioni
 
1.1 Si definisce “Banca Dati ATIt (BDM-ATIt)” il sistema informativo gestito dall'Associazione Teriologica
Italiana, contenente dati relativi a distribuzione e consistenza delle popolazioni di specie di mammiferi
presenti sul territorio italiano.
 
1.2. Si definisce “Autore” di un dato la persona fisica o giuridica che ha materialmente operato al fine di
produrre il dato, ad esempio effettuando in prima persona i rilievi di campagna necessari per la
produzione dell'informazione relativa alla segnalazione di presenza di una specie.
 
1.3. Si definisce “Fornitore” di un dato la persona fisica o giuridica che ha fornito il dato, ovvero la banca
dati o iniziativa attraverso la quale il dato originale è stato raccolto e archiviato. Nel caso di singole
segnalazioni l’autore coincide con il fornitore.
 
1.4. Si definisce “dato grezzo” il dato effettivo contenuto in BDM-ATIt.
 
1.5. Si definisce “elaborato” qualunque risultato ottenibile a partire da dati grezzi, ma che ne costituisca a
qualunque titolo una sintesi. Sono “elaborati” le rappresentazioni cartografiche aventi risoluzione
spaziale minore rispetto al dato grezzo, ovvero gli accorpamenti di dati grezzi in forma di poligoni/celle.
 
1.6. Si definisce “area protetta” un'area geografica che possieda le caratteristiche stabilite dalla Legge
394/1991 e successive modifiche e integrazioni. Sono considerati “area protetta” tutti gli elementi di
Rete Natura 2000 presenti sul territorio nazionale.
 
1.7. I dati oggetto del presente documento sono da considerarsi “dato ambientale” sensu Dlgs 195/2001,
art. 2, comma 1, lettera a) numero 1, e come tali sono soggetti alla disciplina riportata nel Dlgs sopra
citato e alla direttiva comunitaria 2003/4.
 
1.8. . Ai sensi di quanto sopra citato, l'Associazione Teriologica Italiana si configura come soggetto
privato detentore di “dati ambientali”.
 
2. Finalità
 
2.1. Le finalità della BDM-ATIt sono orientate a promuovere una condivisione di dati responsabile e
rispettosa che sia di beneficio alla scienza e alla società, e che possa contribuire alla crescita sostenibile
del paese, e sono le seguenti:
- Contribuire all’avanzamento delle conoscenze sulle specie di mammiferi e dei loro ambienti in Italia, sulla
loro gestione, conservazione e uso sostenibile;
- Favorire la raccolta, la validazione e l’organizzazione di dati indispensabili per il monitoraggio, lo studio e
la conservazione dei mammiferi italiani;
- Costituire uno strumento utile alle politiche di gestione e conservazione, all’educazione e sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e dei portatori di interesse;
- Contribuire all’incremento delle conoscenze scientifiche ed alla tutela della biodiversità nel territorio
nazionale.
 
3. Origine dei dati
 
3.1. I dati che afferiscono alla BDM-ATIt possono derivare da:
a. progetti promossi o patrocinati da ATIt;
b. materiale bibliografico;
c. collezioni museali pubbliche o private;zioni a titolo gratuito ad ATIt;
e. altre banche dati, create, gestite e aggiornate da altre i
d. soggetti pubblici o privati che cedono dati o informastituzioni, enti, associazioni o privati, il cui
contenuto è condiviso in tutto o in parte con BDM-ATIt.
 
3.2 Le fonti a-d per le quali i dati sono validati, archiviati e georeferenziati a cura di ATIt sono considerate
“fonti interne”. Tutte le altre fonti sono considerate “fonti esterne”.
 
4. Proprietà dei dati
 
4.1. . I dati derivanti da fonti interne che risultano forniti da terzi (art. 3, punto d) sono da considerarsi in
comproprietà tra l’Autore (che ne detiene la proprietà intellettuale) e ATIt. L’Autore resta libero di
utilizzare i dati da lui prodotti per le sue finalità senza alcuna autorizzazione. ATIt si impegna ad utilizzarli
secondo le finalità definite all’art. 2 e con le modalità di utilizzo e diffusione definite all’ art. 5.
 
4.2. . I dati derivanti da collezioni museali o materiale bibliografico (art. 3, punti b-c) sono
liberamente utilizzabili da ATIt per le finalità di cui all’art. 2, previa citazione della fonte.
 
4.3. Nel caso di fonti esterne (art. 3), l'effettiva proprietà dei dati deve essere definita in accordo con le
regolamentazioni per l'uso e la cessione di dati, qualora esistenti, relative alle specifiche banche dati di
origine. In assenza di esplicite regolamentazioni, o in deroga ad esse qualora esistenti, sarà comunque
possibile stipulare un’apposita convenzione tra ATIt e Fornitore al fine di stabilire le norme di accesso,
utilizzo ed eventuale cessione a terzi dei dati da parte di ATIt.
 
5. Tutela e utilizzo dei dati
 
5.1. . ATIt si impegna a far sì che l’utilizzo dei dati non metta a rischio specie o siti vulnerabili, in analogia
a quanto specificato dal Dlgs 195/2005 art. 5, comma 2m lettera h).
 
5.2. ATIt s’impegna a non pubblicare e a non distribuire i dati grezzi senza citare la fonte (Autore o
Fornitore), salvo diverse disposizioni previste dall’eventuale accordo di cessione dei dati.
 
5.3. . All'atto della eventuale cessione di dati grezzi a terzi, ATIt si impegna a corredare tali dati delle
informazioni necessarie all'identificazione della fonte dei dati medesimi (Autore e/o Fornitore). È
responsabilità di ATIt conservare le informazioni necessarie all'identificazione delle fonti e alla
tracciabilità dei dati raccolti.
 
5.4. . ATIt può utilizzare i dati grezzi, senza ulteriore richiesta di autorizzazione agli Autori o Fornitori, per
la produzione di elaborati aventi le seguenti finalità:
- favorire la tutela di specie e ambienti rari, protetti e vulnerabili, con particolare riferimento a quanto
richiesto dalle normative vigenti;
- contribuire alla rendicontazione sensu art. 17 direttiva 92/43/CE e alla produzione di rapporti
inerenti il monitoraggio dei Siti della Rete Natura 2000;
- rispondere a richieste di informazioni da terze parti, riguardanti specie o siti per ottemperare alle
finalità della BDM-ATIt (art. 2);
- partecipare a progetti nazionali o internazionali attinenti il monitoraggio, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale, anche attraverso la condivisione di dati in forma sintetica;
- realizzare progetti di comunicazione e divulgazione sui mammiferi, inclusi atlanti regionali, nazionali
o internazionali;
- contribuire alla gestione delle specie problematiche, incluse le specie esotiche e invasive.
 
5.5. . ATIt può fornire i dati grezzi contenuti in BDM-ATIt per gruppi di specie o per porzioni del territorio
italiano, solo ad “autorità pubbliche” (sensu Dlgs 195/2005 art. 2, comma 6 lettera b ), quali MATTM,
Regioni, Province, Enti di ricerca, purché utilizzati per le finalità di cui all’articolo 2 e nel rispetto della
vigente normativa sul dato ambientale (Dlgs 195/2005. In particolare, ATIt può fornire dati estratti da
 
BDM-ATIt riguardanti il territorio di aree protette ai rispettivi Enti gestori, qualora essi contribuiscano ad
integrare BDM-ATIt, scambiando dati in loro possesso ma non presenti in BDM-ATIt, o attivando progetti
specifici di collaborazione.
 
5.6. . Il dato grezzo contenuto in BDM-ATIt non può essere trasferito ad altri soggetti pubblici o privati, fatta
salva la banca dati del Network Nazionale Biodiversità. Le autorità pubbliche sopra citate (punto 5.5)
sono autorizzate a utilizzare i dati grezzi derivati da BDM-ATIt solo per la produzione di elaborati, e al
solo fine di monitorare e tutelare le specie rare o protette e i loro ambienti, o di controllo e gestione
delle specie esotiche. Non gli è consentito pubblicare o trasferire in altre banche dati da loro gestite o di
loro proprietà i dati grezzi provenienti da BDM-ATIt, così come distribuirli a terzi, salvo specifico e
formalizzato accordo con ATIt.
 
5.7. . ATIt si impegna a divulgare gli elaborati derivanti dai dati contenuti nella BDM-ATIt attraverso atlanti
di distribuzione, pagine Internet o altre pubblicazioni divulgative, assicurando la validità dei dati e
riportando in modo appropriato l’elenco dei Fornitori.
 
6. Richiesta di utilizzo dell'archivio dati
 
6.1. Qualsiasi richiesta di acquisizione ed utilizzo di dati contenuti nella BDM-ATIt deve essere rivolta alla/e
persona/e incaricata/e da ATIt della gestione dell’archivio. La richiesta deve specificare il tipo di dati che
si intende utilizzare (taxa, ambito territoriale, intervallo temporale), nonché il tipo di uso pubblico
(articolo divulgativo, articolo scientifico, seminario, pubblicazione monografica, curatela, documento di
gestione, valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, etc). La richiesta viene trasmessa
al Consiglio Direttivo di ATIt, che autorizza l’uso dei dati. L’autorizzazione vincola l’utilizzatore dei dati
alla citazione di ATIt come fonte primaria dei dati e di eventuali fornitori originali che ne abbiano fatto
esplicita richiesta al momento della cessione a ATIt, nonchè al rispetto di quanto previsto dal presente
regolamento.
 
7. Gestione della BDM-ATIt
 
7.1. La/le persona/e incaricata/e della gestione della BDM-ATIt non può/possono in alcun modo fare uso
dei dati ivi contenuti se non per le finalità descritte nel presente regolamento ed esclusivamente su
mandato di ATIt.
 
7.2. . ATIt si impegna a gestire e divulgare i dati raccolti nella BDM-ATIt solo ed esclusivamente secondo
i criteri deontologici qui delineati.
 
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024