Deontologia e norme per l’utilizzo e l’accesso ai dati contenuti nella Banca Dati della SHI
(Approvato a Oristano, 2008)
Sommario
1. Finalità
2. Origine dei dati
3. Proprietà dei dati
4. Proprietà dei software
5. Protezione e utilizzo dei dati
6. Divulgazione dei dati
7. Gestione della BD-SHI
8. Glossario
1. Finalità
La finalità della Banca Dati della SHI (in seguito denominata BD-SHI) sono:
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la conservazione delle specie e dei loro ambienti in natura
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una base conoscitiva indispensabile per lo studio, la conservazione e il monitoraggio dell’erpetofauna nazionale
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l’incremento delle conoscenze scientifiche sulla biodiversità nel territorio nazionale
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la redazione di atlanti di distribuzione promossi o patrocinati dalla SHI
In nessun caso la banca dati può essere utilizzata a fini di lucro e i dati in essa contenuti essere ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontologici di seguito delineati.
2. Origine dei dati
I dati che afferiscono alla banca dati SHI possono provenire da:
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Banca dati utilizzata per la redazione dell’Atlante Nazionale
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Dati inviati all’Osservatorio Erpetologico Italiano (parte dei quali pubblicati su Acta Herpetologica)
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Dati raccolti per progetti di monitoraggio promossi o patrocinati dalla SHI
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Banche dati create, gestite e aggiornate da altre istituzioni, enti, associazioni o privati
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Dati provenienti da collezioni museali pubbliche
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Dati forniti da collaboratori (persone o istituzioni) a titolo gratuito
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Dati bibliografici
3. Proprietà dei dati
I dati forniti da persone o istituzioni nell’ambito di progetti promossi dalla SHI sono da considerarsi in comproprietà tra l’Autore (ovvero di colui che ha effettuato l’osservazione o che è proprietario della collezione) e la SHI. L’Autore resta libero di utilizzarli per le sue finalità senza alcuna autorizzazione, la SHI si impegna ad utilizzarli come al punto 5.
I dati bibliografici sono pubblici e pertanto sono liberamente utilizzabili dalla SHI per le sue finalità.
I dati informatizzati presso altre banche dati possono essere di proprietà degli Autori, pubblici o della SHI, secondo i criteri deontologici espressi da tali banche dati. Un’apposita convenzione tra BD-SHI e le banche dati di altra origine potrà stabilire proprietà, accesso ai dati e loro utilizzo nel caso di una cessione (a titolo gratuito o oneroso) dei dati.
4. Protezione e utilizzo dei dati
L’utilizzo dei dati non deve mettere a rischio specie o siti vulnerabili.
La SHIs’impegna a non pubblicare e a non distribuire i dati in forma integrale senza l’accordo esplicito dell’Autore o dell’Istituzione che li ha forniti, salvo che tale autorizzazione sia stata preventivamente concessa all’atto della cessione dei dati, con obbligo di citazione dell’Autore stesso.
La SHIè autorizzata a utilizzare i dati integrali, senza divulgarli, al solo fine di tutelare le specie rare o protette e gli ambienti di particolare interesse naturalistico, per aggiornare l’Atlante Nazionale o per partecipare a progetti di cartografia o di monitoraggio internazionali (Atlante erpetologico europeo, Monitoraggio Siti Natura 2000, ecc.).
La SHIè autorizzata a fornire parte dei dati integrali riguardanti il territorio delle Aree protette ai rispettivi Enti gestori che contribuiscono ad integrare la BD-SHI, scambiando dati o attivando progetti specifici di collaborazione, in quanto organi deputati per legge alla tutela del territorio e dei beni naturali. Al di fuori delle Aree protette i dati integrali possono essere forniti solo a soggetti istituzionali (MATTM, Regioni, Province), per le finalità espresse al punto 1, previa stipula di apposita convenzione, anche a titolo oneroso.
Gli Enti gestori sono autorizzati a utilizzare i dati integrali, senza divulgarli, al solo fine di tutelare e monitorare le specie rare o protette e i loro ambienti. In nessun caso gli Enti gestori delle aree protette sono autorizzati a pubblicare o diffondere i dati integrali non di loro proprietà, salvo specifico e formalizzato accordo con la SHI.
La SHIè autorizzata a utilizzare i dati in forma sintetica, senza ulteriore richiesta di autorizzazione agli Autori, al fine di:
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tutelare le specie e gli ambienti rari, protetti e vulnerabili, con particolare riferimento a quanto richiesto dalle normative vigenti
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valorizzare e divulgare il patrimonio naturalistico nazionale con particolare riferimento alle Aree protette e ai Siti della Rete Natura 2000
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rispondere a richieste esterne di informazioni riguardanti specie o siti per ottemperare alle finalità delle BD-SHI
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partecipare a progetti nazionali o internazionali attinenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche attraverso la condivisione di dati in forma sintetica
5. Divulgazione dei dati
È prevista, da parte della SHI, la divulgazione dei dati sintetici contenuti nella BD-SHI attraverso atlanti di distribuzione, pagine Internet o altre pubblicazioni divulgative, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. l’elenco dei rilevatori e il loro ruolo devono essere indicati in modo appropriato;
2. i coordinatori e i compilatori sono altresì citati in ragione del lavoro svolto;
3. la citazione dei dati maggiormente significativi deve essere accompagnata dalla esplicita citazione del/i rilevatore/i;
4. la validità scientifica dei dati divulgati deve essere garantita dalla Commissione Atlante che revisionerà gli elaborati realizzati dai redattori dell’opera di divulgazione.
La SHIè autorizzata a mettere in contatto i proponenti di eventuali progetti (Enti, associazioni o persone fisiche) con i proprietari delle osservazioni per definire le condizioni di un eventuale utilizzo dei dati integrali.
6. Gestione delle BD-SHI
La SHIsi impegna a gestire e divulgare i dati raccolti nelle BD-SHI solo ed esclusivamente secondo i criteri deontologici qui delineati.
La Commissione Atlante[indicata sulle pagine della Società] si impegna a verificare l’attendibilità scientifica e a validare i dati da inserire nelle BD-SHI avvalendosi dell’aiuto di esperti.
7. Glossario
Si intendono in forma sintetica i dati che risultano dalla limitazione d’accesso ad alcuni campi. Per essere considerato sintetico un dato non deve consentire un’immediata localizzazione precisa della stazione, ovvero non deve contenere indicazioni di località o coordinate geografiche precise.